Ordinanza — n. 18461/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPOLLA NICOLA nato a MADDALONI il 11/11/1992 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Lapolla Nicola relativo a condanna ex art. 73 DPR 309/90 è inammissibile siccome estremamente generico riducendosi ad una non spiegata evocazione di cause di estinzione (non specificate) non considerate dal giudice e ad una asserita e ancora una volta non illustrata mancanza di motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18461/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR 309/90 è inammissibile siccome estremamente generico riducendosi ad una non spiegata evocazione di cause di estinzione (non specificate) non considerate dal giudice e ad una asserita e ancora una volta non illustrata mancanza di motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPOLLA NICOLA nato a MADDALONI il 11/11/1992 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Lapolla Nicola relativo a condanna ex art. 73 DPR 309/90 è inammissibile siccome estremamente generico riducendosi ad una non spiegata evocazione di cause di estinzione (non specificate) non considerate dal giudice e ad una asserita e ancora una volta non illustrata mancanza di motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.1