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Ordinanza — n. 18459/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18459/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18459/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAZZARO BENITO nato a CITTA DI CASTELLO il 25/10/1939 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Di Lazzaro Benito in ordine alla quantificazione della pena è inammissibile siccome lungi dal rappresentare un vizio di contraddittorietà (atteso che i riferimenti motivazionali richiamati non contraddicono il trattamento sanzionatorio finale alla luce degli altri passaggi, puntualmente trascurati dalla difesa, della stessa motivazione) e piuttosto contesta una scelta di merito - profilo non consentito in questa sede - rivendicando una pena ancor più mite. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18459/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena indennizzo per carcerazione preventiva risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAZZARO BENITO nato a CITTA DI CASTELLO il 25/10/1939 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Di Lazzaro Benito in ordine alla quantificazione della pena è inammissibile siccome lungi dal rappresentare un vizio di contraddittorietà (atteso che i riferimenti motivazionali richiamati non contraddicono il trattamento sanzionatorio finale alla luce degli altri passaggi, puntualmente trascurati dalla difesa, della stessa motivazione) e piuttosto contesta una scelta di merito - profilo non consentito in questa sede - rivendicando una pena ancor più mite. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2