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Sentenza — n. 18332/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18332/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18332/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GIAMBALVO ANDREA, per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, pronunciata in data 28 settembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 660 cod. pen. e 612 cpv. cod. pen., dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatti commessi in Chiavari dal 24 marzo 2017 al 3 aprile 2017 ed il 24 marzo 2017). - Con memoria in data 16 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 660 cod. pen, art. 660 cod. pen, art. 612 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18332/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. e 612 cpv. cod. pen., dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatti commessi in Chiavari dal 24 marzo 2017 al 3 aprile 2017 ed il 24 marzo 2017). - Con memoria in data 16 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale azione civile pagamento dell'ammenda condanna al pagamento pecuniario azione legale a scopo intimidatorio risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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artt. 660 cod. pen
GIAMBALVO ANDREA, per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, pronunciata in data 28 settembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 660 cod. pen.
art. 660 cod. pen
pen., dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la contestata aggravante di cui all'art.
art. 612 cod. pen
pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod.
art. 340 cod. proc. pen
pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate; che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIAMBALVO ANDREA nato a DESIO il 04/06/1983 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GIAMBALVO ANDREA, per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, pronunciata in data 28 settembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 660 cod. pen. e 612 cpv. cod. pen., dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatti commessi in Chiavari dal 24 marzo 2017 al 3 aprile 2017 ed il 24 marzo 2017). - Con memoria in data 16 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso.

2. Il ricorso è fondato. Deve essere accolto il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha dedotto l'estinzione del reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione da parte dell'imputato, come emergente dal verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, sottoscritto dai procuratori speciali dell'imputato e della parte offesa, redatto in data 20 dicembre 2023 dai Carabinieri della Stazione di Chiavari. Tanto è imposto dalla giurisprudenza di questa Corte, ferma nel ritenere che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Rv. 249209);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso sottoposto a scrutinio è stato tempestivamente depositato e non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, si deve, dunque, far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 612 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate; che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consig e estenso