Ordinanza — n. 18329/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC SOFIA nato a ROMA il 03/11/1988 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NIKOLIC SOFIA per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (fatto commesso in Genova il 2 maggio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 18329/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC SOFIA nato a ROMA il 03/11/1988 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NIKOLIC SOFIA per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (fatto commesso in Genova il 2 maggio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione dell'abitualità della condotta, essendo l'imputata gravata anche da un precedente per un reato della stessa indole, ossia per un reato di falso, ed avendo fornito nel tempo vari 'alias' e, quindi, più volte speso false generalità, conformemente a quanto al riguardo stabilito dal diritto vivente con la sentenza Sez.
U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento imparl:ito da questa Corte, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440;
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460)(vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui, tra l'altro, la Corte ha valorizzato, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, il complessivo comportamento dell'imputata non valutabile a suo favore); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigli est