Ordinanza — n. 18328/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MASBHA MOHAMED ALI' nato il 29/09/1996 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BEN MASBHA MOHAMED ALI' per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 26 maggio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18328/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 26 maggio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MASBHA MOHAMED ALI' nato il 29/09/1996 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BEN MASBHA MOHAMED ALI' per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 26 maggio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che non emergessero elementi idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio invocato perché la condotta tenuta dall'imputato non appariva di minimo disvalore ed esiguo allarme sociale, in ragione del valore del bene oggetto del tentativo del furto, perché il suo comportamento post delictum non era commendevole e perché egli esibiva una negativa personalità in ragione dei suoi plurimi e recenti precedenti penali); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consiglie stensore Il Pr