Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18325/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18325/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18325/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO LUCIANO nato a MANFREDONIA il 12/12/1986 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di LUONGO LUCIANO per il reato di cui agli artt. 624 e 61 n. 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva infraquinquennale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatto commesso in Capoliveri il 19 gennaio 2013); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18325/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 61 n. 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva infraquinquennale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatto commesso in Capoliveri il 19 gennaio 2013); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità recidiva nell'infrazione furto aggravato luogo del reato violazione semplice della LCStr altri capi d'accusa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO LUCIANO nato a MANFREDONIA il 12/12/1986 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di LUONGO LUCIANO per il reato di cui agli artt. 624 e 61 n. 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva infraquinquennale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatto commesso in Capoliveri il 19 gennaio 2013); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche l'assenza di qualunque comportamento meritevole e/o effettivamente resipiscente da parte dell'imputato ed i numerosi precedenti penali, anche specifici, in capo allo stesso); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consiglie estensore }4.3n Il Preside