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Ordinanza — n. 18323/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as the mitigating circumstance requires negligible economic damage regardless of victim's capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a second-instance conviction for theft and burglary. The appellant argued for a mitigating circumstance based on the low value of stolen goods, but the court held that such mitigation strictly requires the damage to be economically negligible. The court reasoned that the victim's ability to bear the loss is irrelevant, and the forced entry caused additional damage that precluded the application of the specific mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The concession of the mitigating circumstance for theft requires the damage caused to be of negligible economic value, irrespective of the victim's capacity to bear the loss.

Parole chiave

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theft mitigation negligible damage burglary aggravation economic value victim capacity cassation inadmissibility criminal procedure tentato assassinio

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
- che il proposto motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 4 L. 110/1975
e art. 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Rimini il 17 ottobre 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAMMAM HAZEM nato il 07/02/2002 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; .411.

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di GHAMMAM HAZEM per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 3 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Rimini il 17 ottobre 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata, in cui si è osservato che, sebbene il valore della refurtiva fosse modesto, occ:orreva tener conto del complessivo danno patrimoniale cagionato dalla condotta, e dunque anche di quello conseguente alla forzatura della porta di ingresso, che sicuramente non poteva considerarsi di particolare tenuità); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consig re estensore Il