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Ordinanza — n. 18321/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, citing established precedent on minor property damage in attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the denial of a generic mitigating circumstance for attempted theft, but the court found the argument generic and unsupported by law. The decision relied on established precedent stating that minor property damage in attempted theft warrants mitigation if the hypothetical completed harm would have been negligible.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevanza minima.

Parole chiave

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attempted theft generic mitigating circumstance property damage inadmissible appeal Cassazione decision recidiva nell'infrazione tentato furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
- che il motivo di ricorso, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI SAMANTA nato a PESCIA il 30/05/1972 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di GABRIELLI SAMANTA per il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis, aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen., riconoscendole le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva (fatto commesso in Riccione il 29 luglio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente «Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528); principio di diritto cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta laddove ha affermato che, avuto riguardo alle modalità dell'azione - avendo, cioè l'imputata frugato all'interno degli armadi nei quali potevano essere custoditi, secondo comuni massime di esperienza, beni personali di valore della persona offesa -, se l'azione stessa non fosse stata interrotta il danno non sarebbe stato di importanza del tutto secondaria (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigl• e estensore Il Pre