Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney due to defendant's absence in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a special power of attorney required for absent defendants. The appellant argued various procedural and substantive errors regarding the conviction for forgery, but the court found these grounds generic and infounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; When an accused is declared absent in the trial, a special power of attorney for the appeal must be filed, rendering the appeal inadmissible without it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHLALI MAHDI nato il 28/07/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; .11
RITENUTO IN FATTO
- che LAHLALI MAHDI ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 9 novembre 202:3, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 477, 482 e 489 cod. Den. (fatto commesso in Rimini il 26 febbraio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio celebrato a suo carico (cfr. sentenza di appello e Sez. 6, n. 2323 del 07/12/202:3, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comrna 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 292, comrna 2, lett. b), cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore, con la conseguenza che la punibilità è esclusa solo quando il falso sia "ictu ()culi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento ne' alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, ne' alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 4254 del 09/03/1999, dep. 1999, Rv. 213094), di modo che le deduzioni al riguardo articolate sono generiche ed integralmente versate in fatto; - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 10 cod. pen. e l'intervenuta prescrizione del reato, è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, individuata la contestazione in quella di uso di atto falso e non in quella di concorso in contraffazione, ha correttamene ritenuto il reato di cui all'art. 489 cod. pen. consumato in Italia al momento dell'uso dell'atto falso e non al momento della sua formazione, conseguendone l'inutilità della dedotta condizione di procedibilità e il maturare della prescrizione in data 26 agosto 2024 (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui è stato chiarito che la pena irrogata era di poco superiore al minimo eciittale in ragione della negativa personalità dell'imputato), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto chE, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, •4 il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso la minima gravità del fatto essendo, lo stesso, consistito nella falsificazione di una patente e nel suo utilizzo per condurre mezzi sulla pubblica via, con esposizione a pericolo dell'incolumità degli utenti della strada); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 apr