Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18304/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for new merit arguments violating procedural rules on new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued for prescription of one charge and challenged the legal qualification of two others, but the court found the prescription claim unfounded due to recidiva aggravating factors. Furthermore, the court rejected the new arguments regarding the elements of the crimes because they were not raised during the appellate proceedings, violating procedural rules that forbid introducing new merit issues for the first time in cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, e Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; New grounds of merit cannot be introduced for the first time in the cassation judgment if not raised in the appeal, rendering such arguments inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal new merit arguments procedural rules cassation jurisdiction appellate review limits frode fiscale irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 3, cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.» (Sez.
Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000
74/2000, pari ad anni 8 ai sensi dell'art. 17, COMMa 1-bis, d.lgs.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
74/2000 (fatto commesso in Milano il 30 dicembre 2013), fattispecie, tutte, aggravate dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.;
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
- che SCMBOLE PAOLO ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 22 novembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui: A) agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
267044), correttamente non è stata dichiarata la prescrizione del reato in premessa, venendo la stessa a maturare in data 29 giugno 2026, atteso che al tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, pari ad anni 8 ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018
Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016
275319 e da Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRABOLE PAOLO nato a BRESCIA il 19/10/1962 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che SCMBOLE PAOLO ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 22 novembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui: A) agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 219, comma 1, e 223, commi 1 e 2, n. 2 R.D. 267/42 (fallimento dichiarato in Milano il 12 novembre 2015); B) agli artt. 110 cod. pen. e 5, comma 1, d.lgs. 74/2000 (fatto commesso in Milano il 30 dicembre 2012) e C) agli artt. 110 cod. pen. e 5, comma 1, d.lgs. 74/2000 (fatto commesso in Milano il 30 dicembre 2013), fattispecie, tutte, aggravate dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia violazione di legge da omesso rilievo officioso da parte del giudice di appello dell'intervenuta estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione, è generico e manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale: «Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057, principio questo che riproduce quanto affermato in motivazione da Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, Rv. 275319 e da Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044), correttamente non è stata dichiarata la prescrizione del reato in premessa, venendo la stessa a maturare in data 29 giugno 2026, atteso che al tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, pari ad anni 8 ai sensi dell'art. 17, COMMa 1-bis, d.lgs. 74/2000, devesi aggiungere l'aumento di 2/3 in ragione della contestata recidiva; - che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano, rispettivamente, il vizio di violazione di legge in relazione all'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di bancarotta impropria e di bancarotta fraudolenta documentale, ed il vizio di violazione di legge in relazione all'errata qualificazione giuridica del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non sono consentiti in questa sede in quanto inediti, posto che né dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, né dall'atto di appello in data 21 febbraio 2023 risulta che il deducente avesse formulato specifiche doglianze in ordine, appunto, ai temi dedotti; di modo che, trattandosi di questioni che involgono profili di merito, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consilire es