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Ordinanza — n. 18297/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal violation regarding the complaint filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Valentina Hamidovic inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of her conviction for theft and fraud, arguing violations of criminal and procedural codes. The court rejected these claims as generic and unfounded because the original complaint was formally valid, legally effective, and clearly expressed the victim's intent to prosecute, rendering further arguments about the victim's language comprehension irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 120 cod. pen.; Art. 529, 336, 337 cod. proc. pen.: An appeal based on generic and manifestly unfounded grounds regarding the validity of a complaint is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds criminal complaint procedural violation theft and fraud recidivism aggravation court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 120 cod. pen.
Art. 529 cod. proc. pen.
Art. 336 cod. proc. pen.
Art. 337 cod. proc. pen.
Art. 624, comma 3 cod. pen.
Art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
artt. 120 cod. pen
- che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 120 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDOVIC VALENTINA (CUI 0408YX2) nato a ROMA il 11/01/199C avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che HAMIDOVIC VALENTINA ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano in data 6 novembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. pen., aggravato dalla recidiva, specifica e infraquinquennale, rideterminando la pena (fatto commesso in Milano il 10 novembre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 120 cod. pen. e 529, 336 e 337 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624, comma 3, cod. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, così come modificato dall'art. 5-bis della I. 199 del 2022, è generico e manifestamente infondato, posto che:

1) l'atto redatto in data 10 novembre 2018 dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Milano e sottoscritto dalla parte offesa Li Ydan, contenente la querela, è formalmente denominato "Verbale di denuncia/querela orale";

2) lo stesso è stato proposto «ad ogni effetto di legge»;

3) in calce è chiaramente espressa la volontà del querelante che la persona querelata sia punita ai termini di legge per quanto in esso esposto; che tutte le ulteriori deduzioni - circa il difetto di effettiva volontà querelatoria da parte della persona offesa di nazionalità straniera, che, come tale, non sarebbe stata in grado di comprendere la lingua italiana - sono generiche (dal momento che il verbale di querela è redatto anche in lingua inglese e non risulta che la querelante non la comprendesse) e, in ogni caso, interamente versate in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro .3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigUr estensore Il