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Ordinanza — n. 18293/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18293/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18293/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIONE VINCENZO nato a NAPOLI il 30/03/197:2 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a MAGLIONE VINCENZO per i delitti di cui egli artt. 624 e 625, commi 1, nn. 2 e 7, e 2 cod. pen. e di cui agli artt. 385 e 61 n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Napoli il 3 novembre 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Maglione Vincenzo è affidato ad un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, commi 1, nn. 2 e 7, e 2 cod. pen. e di cui agli artt. 385 e 61 n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Napoli il 3 novembre 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Maglione Vincenzo è affidato ad un solo motivo;

Parole chiave

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procedura di identificazione indagine per furto prova del rischio persecuzione usurpazione d'identità reato flagrante aiuto all'evasione di detenuti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIONE VINCENZO nato a NAPOLI il 30/03/197:2 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a MAGLIONE VINCENZO per i delitti di cui egli artt. 624 e 625, commi 1, nn. 2 e 7, e 2 cod. pen. e di cui agli artt. 385 e 61 n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Napoli il 3 novembre 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Maglione Vincenzo è affidato ad un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre ad essere generico per indeterminatezza ed aspecificità, in quanto affidato a deduzione del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, è altresì non consentito e manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata congrua, perché determinata in misura assai contenuta pur in presenza di gravi modalità di commissione delle condotte e di una personalità dell'agente assai allarmante); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consig re estensore Il