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Ordinanza — n. 18289/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18289/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMELLI ALESSANDRO nato a ROMA il 09/07/1976 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Alessandro Talamelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, avente ad oggetto l'autoveicolo Fiat Doblò;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18289/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assicurazione contro il furto altri reati risarcimento dei danni da incidente stradale infrazione privilegiata reati contro il patrimonio condotta colpevole
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMELLI ALESSANDRO nato a ROMA il 09/07/1976 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Alessandro Talamelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, avente ad oggetto l'autoveicolo Fiat Doblò;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente la condizione di procedibilità, a fronte della querela sporta da soggetto non legittimato, in quanto la querelante non risultava avere poteri di rappresentanza della società Milari 2010 e non risultando sussistere rapporti fra la Milari 2010 S.r.l. e la Astra S.p.a. proprietaria del bene; Rilevato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente la condizione di procedibilità, a fronte della modifica dell'art. 624, comma 2, cod. pen. ad opera del d.lgs 150 del 2022, in quanto validamente presentata la querela, poiché legittimata risulta Bonfanti Simona quale «dipendente con funzioni di logistica della ditta Milari 2010 S.r.l. che aveva la disponibilità dell'autovettura aziendale Fiat Doblò»; deve evidenziare questa Corte come il motivo proposto risulti manifestamente infondato poiché il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); non a caso, si è ritenuto che ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di uno stabilimento, il custode di esso è legittimato a proporre querela, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 - 01); nel caso in esame la natura aziendale dell'autovettura per la Milari S.r.l., pacifica e non contestata, rende evidente l'esistenza di una relazione qualificata fra la società e l'autovettura e in particolare fra la Bonfanti, addetta alla logistica, e la stessa autovettura, non essendo escludente tale legittimazione la circostanza che l'auto fosse in uso materialmente ad altra dipendente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a