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Ordinanza — n. 18286/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, ruling substitute penalty requests inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Piredda Gian Mirko inadmissible regarding his request for substitute penalties. The appellant argued for alternative sanctions, but the court noted that such requests are not reviewable in this stage unless the lower court's reasoning is manifestly illogical. The appellate court had adequately justified its decision by citing the appellant's ineffective deterrence from previous benefits and continuous criminal behavior, rendering the appeal's arguments incompatible with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis, cod. pen.; Art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689; Requests for substitute penalties are matters of fact and discretion, inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or fails to evaluate relevant criteria.

Parole chiave

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substitute penalties cassation inadmissibility factual assessment discretionary power theft conviction criminal record evaluation deterrence ineffectiveness partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis, cod. pen.
Art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
pen., non è consentito in questa sede, in quanto non solo largamente versato in fatto, ma altresì privo di adeguato confronto con il principio per cui, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che ne consentono l'applicazione, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
è stato anche affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese Rv.
N. 19326 del 2015 Rv. 263558 - 01
conf: N. 19326 del 2015 Rv. 263558 - 01, N.
N. 25833 del 2012 Rv. 253102 - 01
263558 - 01, N. 25833 del 2012 Rv. 253102 - 01, N.
N. 25085 del 2010 Rv. 247853 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIREDDA GIAN MIRKO nato a CARBONIA il 09/07/1980 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Píredda Gian Mirko ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione, in favore dell'imputato, delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis, cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto non solo largamente versato in fatto, ma altresì privo di adeguato confronto con il principio per cui, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che ne consentono l'applicazione, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716);

è stato anche affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese Rv. 286031 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere;

Mass. conf: N. 19326 del 2015 Rv. 263558 - 01, N. 25833 del 2012 Rv. 253102 - 01, N. 25085 del 2010 Rv. 247853 - 01); una adeguata motivazione è certo ravvisabile nel caso di specie, avendo la Corte dato atto, tra l'altro, della rilevata inefficacia deterrente dei benefici già concessi all'imputato e della continuità delinquenziale interrotta solo dai periodi di detenzione, argomentazione con la quale il ricorso non dialoga, limitandosi anzi all'indicazione di una serie di elementi dai quali ritiene di poter ricavare una prognosi di ravvedimento dell'imputato, senza però nemmeno assumere di averli previamente dedotti innanzi alla Corte territoriale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen