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Ordinanza — n. 18279/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant's sole ground for review was generic and lacked specific factual or legal arguments required to challenge the lower court's finding of guilt. Furthermore, the court noted that the appellant had previously raised only sentencing issues on appeal, precluding new claims regarding criminal responsibility at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must be specific with factual and legal grounds; generic complaints are inadmissible, and issues not raised in the first instance cannot be introduced for the first time.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific facts new arguments prohibited criminal responsibility perseguimento penale per truffa reato flagrante indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRESIA FRANCESCO SERGIO nato a CASALE MONFERRATO il 23/01/2002 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Gresia Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico, in quanto privo della enunciazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre il giudice di merito ad una pronuncia in tal senso, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 5, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); per altro, il motivo è altresì inedito, poiché, secondo quanto si evince dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, con l'atto di appello erano state sviluppate doglianze relative solo al trattamento sanzionatorio, sicché l'imputato non può proporre in questa sede questioni afferenti all'affermazione di responsabilità e alla mancata valutazione di cause di non punibilità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso