Cassation court dismisses appeal on false ID possession, citing lack of logical flaws in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for possessing a Romanian identity card with a false expiration date, arguing defects in the lower court's reasoning regarding the crime's elements and recidivism. The court rejected these claims, stating that the first ground was contradicted by established case law on partial falsity and that the second and third grounds were fact-bound matters not subject to cassation review unless the lower court's logic was manifestly flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis, comma 2, cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 53, legge 689/1981: The Court of Cassation cannot re-examine facts or apply new reasoning to recidivism or substitute penalties unless the lower court's motivation is manifestly illogical, as the assessment of criminal inclination and suitability of sanctions remains within the territorial judge's competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURLUI MARIUS GABRIEL (CUI 0480EUF) nato il 23/10/1989 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Burlui Marius Gabriel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., in quanto in possesso di una carta di identità rumena corredata di fotografia personale;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sotto il profilo sia della offensività della condotta sia dell'integrazione della fattispecie concorsuale, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con i più recenti assesti della giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali non solo il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. sussiste altresì nel caso di documento falsificato solo in una parte - purché significativa, ossia attestante un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo è destinato a provare (Sez. 5, n. 2669 del 12/10/2021, dep. 2022, Laura, Rv. 282649) - quale, nel caso di specie, la data di scadenza An• del documento stesso, ma tale reato è anche necessariamente integrato, in forma concorsuale, ove il documento d'identità rechi la foto del possessore, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento stante la considerevole efficacia indiziaria dell'elemento fotografico (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); infine, privo di pregio è altresì il rilievo secondo cui l'imputato non avrebbe fatto uso del documento in sede amministrativa in quanto non può che ribadirsi come, per l'integrazione del delitto di cui si discute, sia sufficiente il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o la materiale falsificazione dello stesso, indipendentemente dall'uso che il soggetto agente intenda farne (Sez. 5, n. 40272 del 11/07/2016, Bertoli, Rv. 267791);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva in capo all'imputato, non è consentito in questa sede perché ampiamente versato in fatto in quanto, pur dando atto dei principi della giurisprudenza di legittimità - secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub ludice - non si confronta adeguatamente con il tessuto argornentativo di cui all'impugnata sentenza, la quale ha dato atto, con motivazione esente da vizi logico-argomentativi, dei criteri sulla base dei quali ha ritenuto integrata la circostanza aggravante in oggetto, tenendo conto, tra l'altro, della ulteriore ripetizione di un reato che connesso a quelli per i quali emergono dal casellario giudiziario, anche specifici, sono espressione di una inclinazione alla ripetitività, oltre a richiamare l'inefficacia deterrente delle precedenti condanne: risulta dunque precluso alla Corte di cassazione - quale giudice della legittimità - operare un nuovo vaglio sul punto a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e corretta in diritto;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto, oltre a risultare largamente versato in fatto, non tiene conto della circostanza per cui, come da costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che ne consentono l'applicazione, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile dalla Corte di cassazione se argomentato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); a ben vedere, la Corte territoriale ha dato atto, con congrua e adeguata motivazione, degli elementi posti a base della propria decisione, tenendo in conto non solo i plurimi precedenti penali - anche recenti - gravanti sull'imputato, ma altresì il recente fallimento della misura detentiva domestica, nonché il provvedimento di espulsione emesso nel 2021, deducendone così l'inidoneità delle invocate pene sostitutive ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, argomentazioni con cui il presente ricorso dialoga solo parzialmente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila