Italian court dismisses appeal as generic and precluded regarding criminal liability for attempted burglary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found the sole ground of appeal generic and lacking specific elements required by Article 581. Furthermore, the court determined the issue was precluded because the appellant had previously limited their appeal to sentencing in the second instance, thereby barring new claims on liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A generic appeal lacking specific grounds is inadmissible, and issues of liability precluded by prior appeals on sentencing cannot be raised in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLNAR FRANCISC IULIAN (CUI 035VVKL) nato il 31/07/1989 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Molnar Francisc Iulian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., atteso che non indica gli elementi e le ragioni che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; per altro, il motivo altresì precluso, poiché, secondo quanto emerge dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, con l'atto di appello erano state formulate doglianze relative solo al trattamento sanzionatorio, sicché l'imputato non può proporre in questa sede questioni relative all'affermazione di responsabilità; t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis