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Ordinanza — n. 18273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances in criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gagliardi Agazio inadmissible due to a lack of legal standing for the specific ground raised. The appellant argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court determined this constituted a mere factual complaint rather than a valid legal objection. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficiently reasoned by referencing relevant criminal history and lack of restitution, which are proper factors for assessing mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot examine mere factual complaints regarding the denial of generic mitigating circumstances, as the lower court's reference to decisive elements like prior record and lack of restitution constitutes sufficient motivation for the exercise of judicial discretion.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of reasoning appeal factual complaint inadmissibility criminal conviction review judicial discretion sentencing partecipazione al reato condotta colpevole prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri
271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv.
Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface
249163; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI AGAZIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 31/10/1975 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Gagliardi Agazio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronunzia del giudice di primo grado, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.

5) con il riferimento all'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato nonché all'assenza di qualsiasi sforzo risarcitorio in favore delle persone offese; a ben vedere, la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co