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Ordinanza — n. 18272/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against burglary conviction for generic legal arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Roberto Vinotti's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding attempted theft and aggravating circumstances. The court found the first ground barred by law as it merely repeated arguments already properly analyzed by the Court of Appeal, while the second and third grounds were generic and lacked specific critique of the lower court's reasoning. Consequently, the conviction for aggravated burglary was upheld because the defendant gained exclusive control over the stolen goods before being stopped, and the victims' vulnerability due to age and pandemic fears was correctly assessed as a valid aggravating factor.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 61, n. 5 c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or merely reproduce arguments already disallowed by the Court of Appeal without specific critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments burglary conviction aggravating circumstances vulnerable victims procedural defects imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 61, n. 5 c.p.
201870); Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, i quali denunziano violazione dell'art. 61, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, Arena
Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022
Sez. 4, n. 4743 del 15/03/1995, PG c. Ominelli
Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, Leva
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINOTTI ROBERTO nato a NIZZA MONFERRATO il 08/08/1983 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Vinotti Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto in abitazione aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie nella ipotesi tentata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (si veda pag.

3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; per altro, il motivo è manifestamente infondato, giacché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i costanti insegnamenti di questa Corte, secondo cui risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278), posto che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544; in senso conforme, Sez. 4, n. 4743 del 15/03/1995, PG c.

Ominelli, Rv. 201870); Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, i quali denunziano violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e relativo vizio di motivazione, sono generici e manifestamente infondati, giacché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 4), la quale, con motivazione congrua, rende conto delle ragioni che dimostrano la particolare vulnerabilità dei due anziani, persone offese residenti nell'appartamento, di cui l'imputato ha concretamente profittato, facendo così buon governo del principio per cui la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria - quali sono le persone offese nel caso di specie - è idonea ad integrare la circostanza aggravante della minorata difesa, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario (Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741; nello stesso senso, in motivazione, Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01); in sostanza l'età è condizione necessaria ma non sufficiente, e occorre verificare in concreto che vi sia stato un approfittamento, il che è stato correttamente valutato dalla Corte di appello che ha rilevato come la maggiore vulnerabilità sia derivata dal timore degli anziani rispetto al pericolo da pandemia da Covid, sfruttato dall'imputato come argomento per fare ingresso nell'abitazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell