Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18269/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of attempted crime argument and non-punishability claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime as attempted theft and claimed non-punishability due to minor severity, but the Court found these arguments legally unfounded. The court ruled that the appellant had achieved full control over the stolen goods before police arrival, satisfying the criteria for consummated theft, and that the statutory minimum penalty exceeded the threshold for non-punishability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; The distinction between attempted and consummated theft relies on the defendant's actual and effective control over the stolen property, and the cause of non-punishability for minor offenses does not apply when the statutory minimum penalty exceeds the two-year threshold.

Parole chiave

Generato dall'IA
consummated theft attempted crime non-punishability aggravated theft Court of Cassazione criminal liability statutory minimum penalty furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
261186 - 0:1); Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 625, comma 2, cod. pen.
3), asserisce un vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; invero, la Corte di appello ha correttamente ritenuto non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, atteso che la pena edittale minima del furto pluriaggravato ex art. 625, comma 2, cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150;
art. 131-bis cod. pen
261186 - 0:1); Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018
Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016
Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv.
Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014
Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOE ARTURO nato a COSENZA il 28/02/2000 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Aloe Arturo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella ipotesi tentata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag.

2) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; per altro, il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione logica e congrua, si è pienamente conformata ai costanti insegnamenti di questa Corte secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua (o merlo), anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex muitis, Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016;

Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), il che nel caso di specie è avvenuto mediante il riempimento delle taniche prima dell'arrivo dei Carabinieri, tanto più che la sorveglianza alla quale allude il ricorrente, che determina la qualificazione in tentativo, implica la stabilità del servizio di osservazione, nel caso in esame esclusa dalla Corte di merito, cosicchè l'impossessamento da parte del ricorrente fu pieno (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 0:1); Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, oltre a reiterare profili di censura già puntualmente disattesi dal giudice di merito (si veda pag. 3), asserisce un vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; invero, la Corte di appello ha correttamente ritenuto non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, atteso che la pena edittale minima del furto pluriaggravato ex art. 625, comma 2, cod. pen. di anni tre di reclusione supera il limite di pena detentiva nel minimo non superiore a due anni, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm