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Ordinanza — n. 18266/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation beyond reasonable doubt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bodac Valeriu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for using a false document, arguing the lower court erred in assessing subjective intent and evidence. The court rejected these claims because Article 606 of the Code of Criminal Procedure prohibits reviewing factual evaluations, reserving such authority exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), d) e c), cod. proc. pen.; Appeals against criminal judgments are inadmissible if they request a re-evaluation of factual evidence or a new reading of proof elements, as the assessment of facts is the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence reasonable doubt standard subjective intent assessment Code of Criminal Procedure factual findings review court of cassation powers uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), d) e c), cod. proc. pen.
pen., per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, è altresì indeducibile, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.
Artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
192, anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, è altresì indeducibile, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art.
art. 192 cod. proc. pen
pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODAC VALERIU nato a ORSOVA (ROMANIA) il 08/02/1981 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Bodac Valeriu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di uso di atto falso; Considerato che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso - con i quali si censura l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, rispettivamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), d) e c), cod. proc. pen., quanto all'elemento soggettivo, alla circostanza che l'imputato non abbia concorso nella falsificazione e, da ultimo, la sentenza impugnata faccia malgoverno dei criteri di valutazione della prova - non sono consentiti dalla legge in questa sede, perché invocano una rivalutazione delle fonti prcbatorie, estranea al sindacato di legittimità, atteso che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex plurimis, Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); a ben vedere, la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, specie tenendo conto delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, previa congrua verifica di attendibilità. Per altro, la doglianza che deduce l'inosservanza delle regole di valutazione della prova ex art. 192, anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, è altresì indeducibile, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); anche, quanto al dolo generico richiesto, corretta è la motivazione, con la quale non si confronta il ricorrente, che oltre a far riferimento alla condotta in sé richiama anche l'interesse esclusivo dell'imputato (e non di altri), quale utilizzatore e proprietario del furgone, a fruire della falsità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme