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Ordinanza — n. 18256/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18256/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINO TOMMASO MARIA nato a SEGRATE il 10/04/1993 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Lino Tommaso Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Monza, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali lievissime aggravate dall'uso dell'arma; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il porto di una pistola ad aria compressa che rilasci un'energia cinetica inferiore a 7,5 joule - quale è quella utilizzata nel caso di specie - integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 4, secondo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 5, comma 4 della predetta legge (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015, Fiatti, Rv. 262693 - 01;

Regesto Legislator

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art. 585 cod. pen; Ordinanza — n. 18256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 13601 del 23/03/2011, Boracchi, Rv. 249920; Sez. 7, ord. n. 38216 del 15/01/2015, Esposito, Rv. 264446), cosicchè la condotta di utilizzo dell'arma integra la menzionata aggravate, come ritenuto con la sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesioni personali trauma alla mano lesioni conseguenti aggressione fisica risarcimento per atto illecito vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINO TOMMASO MARIA nato a SEGRATE il 10/04/1993 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Lino Tommaso Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Monza, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali lievissime aggravate dall'uso dell'arma; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il porto di una pistola ad aria compressa che rilasci un'energia cinetica inferiore a 7,5 joule - quale è quella utilizzata nel caso di specie - integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 4, secondo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 5, comma 4 della predetta legge (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015, Fiatti, Rv. 262693 - 01;

Sez. 1, n. 13601 del 23/03/2011, Boracchi, Rv. 249920; Sez. 7, ord. n. 38216 del 15/01/2015, Esposito, Rv. 264446), cosicchè la condotta di utilizzo dell'arma integra la menzionata aggravate, come ritenuto con la sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso