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Ordinanza — n. 18252/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18252/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18252/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UD-DIN ISLAH nato il 02/01/1975 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Uddin Islah ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agii artt. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di falso grossolano, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, attraverso mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una inammissibile rilettura alternativa delle fonti probatorie poste a fondamento della decisione, deduce asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte di appello ha esplicitato le ragioni della ritenuta idoneità lesiva della condotta con motivazione assolutamente logica nonché conforme ai consolidati insegnamenti di questa Corte (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello rileva come siano stati necessarie verifiche comparative con gli originali, trattandosi di patente portoghese, e che la contraffazione risultava di 'raffinato livello'); pertanto senza vizi logici e in modo corretto la Corte territoriale ha escluso la grossolanità che implica che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639 - 01; mass. conf.:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18252/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3711 del 2012 Rv. 252946 - 01, N. 36647 del 2008 Rv. 241302 - 01, N. 18015 del 2015 Rv. 263279 - 01), il che nel caso in esame non è stato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esibizione dei documenti d'identità controllo d'identità usurpazione d'identità documenti validi falsità in documenti frode alla legge sugli stranieri
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UD-DIN ISLAH nato il 02/01/1975 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Uddin Islah ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agii artt. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di falso grossolano, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, attraverso mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una inammissibile rilettura alternativa delle fonti probatorie poste a fondamento della decisione, deduce asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte di appello ha esplicitato le ragioni della ritenuta idoneità lesiva della condotta con motivazione assolutamente logica nonché conforme ai consolidati insegnamenti di questa Corte (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello rileva come siano stati necessarie verifiche comparative con gli originali, trattandosi di patente portoghese, e che la contraffazione risultava di 'raffinato livello'); pertanto senza vizi logici e in modo corretto la Corte territoriale ha escluso la grossolanità che implica che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639 - 01; mass. conf.:

N. 3711 del 2012 Rv. 252946 - 01, N. 36647 del 2008 Rv. 241302 - 01, N. 18015 del 2015 Rv. 263279 - 01), il che nel caso in esame non è stato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così