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Ordinanza — n. 18250/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to generic and inadmissible new arguments on attempted crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sainovic Consuelo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a requalification of the theft as an attempted crime, but the court found this sole ground generic and lacking factual correlation to the case. Furthermore, since no objection regarding the attempted nature of the offense was raised in the appellate proceedings, the argument was deemed inadmissible under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; The Court of Cassation cannot accept for the first time in a legality appeal a ground of motivation regarding factual elements not raised in the appeal, as this would improperly transfer factual assessment to the higher court and circumvent the appellate judge's jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds attempted crime factual elements appellate jurisdiction motivation vices procedural costs imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B.
279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAINOVIC CONSUELO nata a MILANO il 19/10/1995 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Sainovic Consuelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronunzia del giudice di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di furto, escludendo la recidiva e rideterminando per l'effetto la pena irrogatale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, è assolutamente generico, giacché fondato su considerazioni astratte che, mancando di qualsivoglia correlazione argomentativa con il caso in esame, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; per altro, per quanto emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata, non contestato, alcuna doglianza era stata mossa in relazione in relazione alla natura tentata e non consumata del delitto, cosicchè il motivo è anche inedito: va premesso, a riguardo, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello; solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle