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Ordinanza — n. 18248/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18248/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for threats upheld by the Monza Court of Appeal. The appellant argued the victim's credibility was unproven, but the Court found these arguments constituted impermissible attempts to re-evaluate facts or claim procedural vices not allowed for peace court appeals. Consequently, the Court affirmed that factual assessment remains the exclusive domain of the trial judge and dismissed the request for a new merit review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 39-bis, D.Lgs. 274/2000; Art. 192, comma 3, c.p.p.: Appeals against peace court judgments for threats cannot be based on alleged lack of motivation or requests for factual re-evaluation, as the Court of Cassation lacks power to re-weigh evidence and such appeals are strictly limited to violations of law.

Parole chiave

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appeal inadmissibility peace court appeals factual re-evaluation threats conviction Cassation powers minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 39-bis, D.Lgs. 274/2000
Art. 192, comma 3, c.p.p.
216260); per altro la sentenza impugnata fa buon governo del principio per cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bílio
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bílio, Rv.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMINITI GIUSEPPE nato a LISSONE il 28/10/1966 avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Caminiti Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza che, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace per il reato di minaccia; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura l'affermazione dì penale responsabilità del ricorrente alla luce della asserita inattendibilità della persona offesa costituita parte civile, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, al di là della loro formale enunciazione, denunciano vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, atteso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bílio, Rv. 275557). Per altro, il ricorso è costituito da doglianze in punto di fatto volte ad ottenere da questa Corte un nuovo giudizio di merito a dispetto del fatto che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità una valutazione che non le compete; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); per altro la sentenza impugnata fa buon governo del principio per cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214): difatti emerge in tutta evidenza una approfondita disanima delle ragioni di attendibilità della persona offesa e della coerenza del suo narrato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am