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Ordinanza — n. 18244/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding appeal plea sentencing due to established principle of finality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18244/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that generic mitigating circumstances should override recidivism in sentencing. The appellant argued for a reduction in the agreed sentence, but the court affirmed that such modifications are prohibited once the plea deal is judicially ratified. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargaining appeals, a cassation request challenging the agreed sentence is inadmissible because the judicially ratified agreement cannot be unilaterally modified, except for proven illegality.

Parole chiave

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plea bargaining appeal agreed sentence modification recidivism mitigation inadmissible appeal finality of plea deal adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del 20/04/2022 del Gup del Tribunale di Palmi, rideterminava la pena inflitta come concordata.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod.proc.pen
e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del 20/04/2022 del Gup del Tribunale di Palmi, rideterminava la pena inflitta come concordata.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
Sez.U, n. 877 del 14/07/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONO FABIO nato a POLISTENA il 14/01/1979 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA Mato avviso alle part] —u-drta la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 06/07/2023 la Corte d'Appello in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del 20/04/2022 del Gup del Tribunale di Palmi, rideterminava la pena inflitta come concordata. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione con riferimento alla possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva, è inammissibile; costituisce, infatti, principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01;

Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01), ipotesi che qui non ricorre (cfr., in tema di patteggiamento, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep.12/01/2023, Rv.283886, secondo cui la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende