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Ordinanza — n. 18242/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual references in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Maria Esposito inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged a lower court order citing a violation of the Urban Planning Code and a lack of reasoning, but failed to provide specific factual references supporting her legal arguments. The court ruled that the complaint was too generic, violating procedural rules requiring detailed factual and legal grounds for appeals.

Regesto Legislator

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Art. 31 comma 9 TU Edilizia; Art. 581 lett. d) cod.proc.pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific and concrete factual references, as it must enumerate the factual elements supporting the legal request.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of factual references generic complaint procedural violation urban planning code permesso di demolizione costruzioni non autorizzate servitù di divieto di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 31 comma 9 TU Edilizia
Art. 581 lett. d) cod.proc.pen.
Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura sollevata è priva di specifici e concreti riferimenti alla fattispecie concreta e si caratterizza, pertanto, per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414
Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv.
Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596
242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARIA nato a PALERMITI il 24/06/1969 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.31, comma 9, TU Edilizia e vizio di motivazione. Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura sollevata è priva di specifici e concreti riferimenti alla fattispecie concreta e si caratterizza, pertanto, per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci