Cassation court dismisses appeals as inadmissible for challenging sentencing proportionality rather than statutory illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible de plano under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued for violations of the law regarding sentencing proportionality and omitted reasoning on the most serious crime, but the court held these grounds do not qualify for cassation review. Consequently, the appeals were rejected because they concern the proportionality of the sentence rather than its statutory illegality or legal error in qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals challenging the proportionality of the sentence are inadmissible de plano as they do not allege illegality of the penalty or error in legal qualification.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARISI ANGELO nato a AVOLA il 13/09/1996 VACCARELLA PAOLO nato a SIRACUSA il 24/04/1980 BUSCEMI MASSIMO nato a AVOLA il 27/03/1978 GENNARO ELEONORA nato a SIRACUSA il 18/10/1982 avverso la sentenza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato av,yfo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 02/10/2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Siracusa ha applicato agli attuali ricorrenti Parisi Angelo, Vaccarella Paolo, Buscemi Massimo e Gennaro Eleonora, la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90.
Rilevato che i ricorrenti, con distinti ricorsi, deducono: violazione di legge in relazione all'art. 69, comma 3, cod.pen. (Parisi) e omessa motivazione con riguardo all'individuazione del reato più grave (Vaccarella, Buscemi e Gennaro). Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; nella specie, le censure non involgono profili di illegalità della pena.
Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01) e che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez U, n. 877 del 14/07/2022, dep.12/01/2023, Rv.283886), ipotesi che qui non ricorrono; inoltre, quanto alla omessa individuazione del reato più grave, va evidenziato che essa non ha rilievo ai fini della determinazione della pena, essendo stata correttamente indicata la pena base e l'aumento a titolo di continuazione, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Sez.U, n.748 del 12/10/1993, dep.25/01/1994, Rv.195805 - 01;
Sez.U, n.15 del 26/11/1997,dep.03/02/1998, Rv.209485 - 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347 - 01) e che nella fattispecie si verte in ipotesi di più violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e, quindi, reati tutti di pari gravità, tanto che non si rendeva, pertanto, necessaria alcuna specificazione in ordine al reato più grave (cfr Sez.4, n.6853 del 27/01/2009, Rv.242867, in motivazione). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.N. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa de