Ordinanza — n. 18240/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROSANTI SIMONE nato a ROMA il 31/08/1991 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 10/07/2023 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 25/05/2021 del Tribunale di Roma nella parte in cui l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, riformandola solo quanto alla disposta confisca della somma di denaro, che revocava.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 18240/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, riformandola solo quanto alla disposta confisca della somma di denaro, che revocava.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROSANTI SIMONE nato a ROMA il 31/08/1991 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 10/07/2023 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 25/05/2021 del Tribunale di Roma nella parte in cui l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, riformandola solo quanto alla disposta confisca della somma di denaro, che revocava.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione; Ritenuto che il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena base determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando le modalità e la pericolosità della condotta, la personalità negativa dell'imputato gravato da precedente specifico ed i dati qualitativi dello stupefacente. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d