Ordinanza — n. 18239/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITI LUCIANO nato a VEROLI il 21/01/1953 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 04/10/2023 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 09/09/2022 del Tribunale di Roma, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 18239/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITI LUCIANO nato a VEROLI il 21/01/1953 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 04/10/2023 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 09/09/2022 del Tribunale di Roma, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, in misura di pochissimo superiore al minimo edittale, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la personalità negativa dell'imputato, pluripregiudicato per reati analoghi; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così