Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding sentencing reduction under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court failed to recognize the maximum sentencing reduction under Article 73, paragraph 7, of D.P.R. n. 309/1990. The appellant argued the reduction was omitted, while the court found the lower court's reasoning congruous and logical, citing established principles that allow judges to use brief formulas like 'it is deemed appropriate' when applying mitigating circumstances. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The court's discretion in sentencing, including the application of mitigating circumstances, is subject to limited review, and a brief formula suffices to justify the reduction measure without detailed elaboration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUADI MOHAMED nato il 01/03/1978 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 12/07/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 21/03/2022 del Gup del Tribunale di Pordenone, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile di plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della riduzione massima prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; la Corte di appello ha giustificato la misura della riduzione della pena per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, applicata non nella misura massima, richiamando i precedenti penali dell'imputato, dimostrativi della personalità negativa dello stesso; la motivazione è congrua e logica e sottrae al sindacato di legittimità; va ricordato che costituisce principio costante quello secondo cui, con specifico riferimento alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, deve ritenersi adempiuto il relativo obbligo di motivazione da parte del giudice attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (Sez.4, n.54966 del 20/09/2017,Rv.271524;
Sez.6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv.211583 - 01); inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità dei giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez.5, n.5582 del 30/09/2013,Rv.259142 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.