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Ordinanza — n. 18237/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the lawyer signing it was not registered in the special Cassation bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because the lawyer who signed the petition was not enrolled in the special bar for Cassation proceedings. Although the appellant's lawyer argued that the appeal had been converted into a Cassation appeal, the Court held that no exception exists for this conversion regarding the requirement for a qualified signatory. Consequently, the petition was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: The special bar registration requirement for signing Cassation appeals is mandatory and non-derogable, even when an appeal is converted into a Cassation petition, to prevent the evasion of sanctions for improper qualification of the remedy.

Parole chiave

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special bar registration Cassation appeal admissibility unqualified lawyer signature de plano inadmissibility criminal procedure sanctions divieto di trattamenti inumani accuse di abuso risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 727 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.48492 del 13/11/2013
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.48492 del 13/11/2013, Rv.258000;
Sez.5,n.23697 del 29/04/2003
Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855).
Sez.3, n.2233 del 14/07/1998
Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROLORENZO DOMENICO nato a CASSANO ALLO IONIO il 15/09/1967 avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI_ ldato avviso alle pat rti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che il ricorso proposto dal difensore di Mastrolorenzo Domenico, condannato alla pena di per il reato di cui all'art. 727 cod.pen. è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; l'avv. Erica Sassone, che ha sottoscritto l'atto di gravame non risulta iscritta nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.; il predetto articolo riserva la facoltà di sottoscrivere l'atto di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, ad avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.

A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione: costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.48492 del 13/11/2013, Rv.258000;

Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855). Ritenuto che, pertanto, il ricorso, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese i LA processuali e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. C