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Ordinanza — n. 18235/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic challenges to sentencing proportionality as non-justiciable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by Antonio Viscomi and Aida Lahmari inadmissible due to generic arguments regarding sentencing proportionality. Both defendants argued that the conviction for tax evasion and theft lacked adequate justification for the imposed penalties. The court rejected these claims because the first-instance judgment provided sufficient and non-arbitrary reasoning, rendering the appeals void under Italian procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic requests for a reassessment of the punitive treatment are inadmissible when the first-instance judgment is supported by adequate and non-manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds sentencing proportionality inadmissible appeal tax evasion conviction procedural defect proporzionalità della pena infrazione alla legge sulle armi adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 699 cod.pen
309/1990 e, il secondo, del reato di cui all'art. 699 cod.pen., e condannati alla pena ritenuta di giustizia.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VISCOMI ANTONIO nato a VERONA il 23/10/1997 LAHMARI AIDA nato a VERONA il 11/05/1999 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di Venezia 21 0€ ,i-zazdvA confermava la sentenza in data t3-773/2022 dal Tribunale di ll/Legnzsl, con la quale gli attuali ricorrenti, all'esito di giudizio abbreviato, erano stati dichiarati responsabili, la prima, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, il secondo, del reato di cui all'art. 699 cod.pen., e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che entrambi i ricorrenti, con due motivi di ricorso, deducono vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi sono inammissibili perché generici e volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.5 con riferimento alle ragioni di congruità della pena irrogata dal primo giudice). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dette Ammende, non potendosi esdudere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec