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Ordinanza — n. 18234/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds seeking resentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing lacked proper justification, but the court found the grounds generic and aimed at re-evaluating the punishment rather than correcting a legal error. Since the original sentence was based on sound reasoning and was not manifestly illogical, the court refused to entertain the request for a new assessment of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the appropriateness of the sentence without specific legal errors are inadmissible as they merely request a re-evaluation of the punishment which is bound by the reasoning of the first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing review Cassa delle Ammende legittimità giudizio pena privativa della libertà sanzioni penali semiprigionia

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 363-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHAZOUANI ABDERRAHIM nato il 10/09/1968 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza in data 07/12/2022 dal Tribunale di Vicenza, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Rilevato che con due motivi di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi sono inammissibili perché generici e volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.5 con riferimento alle ragioni di congruità della pena irrogata dal primo giudice). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,