Ordinanza — n. 18232/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NEDELJKOVIC REMZIJE nato il 02/01/1966 NEDELIKOVIC ZIVOJIN nato il 06/10/1959 avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 17/07/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 15/02/2022 del Tribunale di Gorizia, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 474 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 18232/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 474 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NEDELJKOVIC REMZIJE nato il 02/01/1966 NEDELIKOVIC ZIVOJIN nato il 06/10/1959 avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 17/07/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 15/02/2022 del Tribunale di Gorizia, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 474 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che i ricorrenti, ciascuno con tre motivi di ricorso, deducono violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di concordato e dell'istanza di sostituzione della pena detentiva. Ritenuto che i motivi sono inammissibili perché volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.3 con riferimento alle ragioni del rigetto della istanza di concordato perché non concedibili le circostanze attenuanti generiche e p.6 con riferimento alle ragioni della non idoneità della chiesta sanzione sostitutiva al reinserimento sociale del condannato in considerazione della natura professionale dell'attività di contrabbando e detenzione di materiale con marchi contraffatti).
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore detta Cassa dette Ammende, non potenttosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dette spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d