Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18232/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18232/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18232/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NEDELJKOVIC REMZIJE nato il 02/01/1966 NEDELIKOVIC ZIVOJIN nato il 06/10/1959 avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 17/07/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 15/02/2022 del Tribunale di Gorizia, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 474 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 18232/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 474 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali difesa contro le pratiche commerciali illecite pubblicità abusiva mancata attuazione degli accordi illeciti marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 bis cod.pen
Rilevato che i ricorrenti, ciascuno con tre motivi di ricorso, deducono violazione dell'art. 62 bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NEDELJKOVIC REMZIJE nato il 02/01/1966 NEDELIKOVIC ZIVOJIN nato il 06/10/1959 avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 17/07/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 15/02/2022 del Tribunale di Gorizia, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 474 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che i ricorrenti, ciascuno con tre motivi di ricorso, deducono violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di concordato e dell'istanza di sostituzione della pena detentiva. Ritenuto che i motivi sono inammissibili perché volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.3 con riferimento alle ragioni del rigetto della istanza di concordato perché non concedibili le circostanze attenuanti generiche e p.6 con riferimento alle ragioni della non idoneità della chiesta sanzione sostitutiva al reinserimento sociale del condannato in considerazione della natura professionale dell'attività di contrabbando e detenzione di materiale con marchi contraffatti).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore detta Cassa dette Ammende, non potenttosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dette spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d