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Ordinanza — n. 18230/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of merit arguments in criminal liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, converting it from an appeal to a cassation request. The appellant argued against the court's finding of criminal liability and the denial of mitigating circumstances, but the court ruled that these are substantive merit issues. Since the appeal contained only arguments on the evaluation of evidence and sentencing, which cannot be reviewed in a cassation proceeding, the request was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 568 comma 5 cod.proc.pen.; Art. 600 cod.proc.pen.: An appeal converted into a cassation request must meet substantive and formal requirements of a legitimate cassation; arguments regarding the evaluation of evidence and the application of mitigating circumstances are inadmissible as they concern the merits of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal merit review criminal liability mitigating circumstances inadmissible appeal substantive review procedural conversion circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568 comma 5 cod.proc.pen.
Art. 600 cod.proc.pen.
artt. 110 cod.pen
art. 568 comma 5 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.3, n.26905 del 22/04/2004
Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999
Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVICINI VALERIO nato a REGGELLO il 24/05/1960 avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza pronunciata in data 06/12/2022, il Tribunale di Firenze dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. ,11 comma 3 lett.

f) e 30 legge 349/1991 e lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. Rilevato che l'imputato ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione, con il quale, articola cinque motivi: con i primi tre motivi censura l'affermazione di responsabilità; con il quarto motivo censura il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il quinto motivo censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dei benefici di legge. Ritenuto che i primi tre motivi sono inammissibili. L'impugnazione proposta come appello, riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., sulla base del principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (ex multis, Sez.3, n.26905 del 22/04/2004, Rv.228729;

Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Rv. 213835). Nella, specie, i motivi hanno ad oggetto esclusivamente censure di merito mosse all'impugnata sentenza, riguardanti la rivalutazione dei compendio probatorio, censure non proponibili in sede di legittimità. Ritenuto che il quarto ed il quinto sono, del pari inammissibili perché volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p 5, ove di rimarca l'assenza di elementi positivi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e le modalità del fatto quale elemento determinante una prognosi negativa in ordine al pericolo di recidiva, incompatibile con la concessione del beneficio).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend