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Ordinanza — n. 18229/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18229/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE ANTONINO nato a NAPOLI il 13/10/1975 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 15/11/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 28/04/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale l'attuale imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena inflitta all'imputato. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione e in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura proposta, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18229/2024 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

Parole chiave

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adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena commisurazione della pena per stupefacenti motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE ANTONINO nato a NAPOLI il 13/10/1975 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 15/11/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 28/04/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale l'attuale imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena inflitta all'imputato. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione e in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura proposta, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de