Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was characterized by absolute genericity. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding liability, but failed to specify the legal or factual reasons supporting this claim. Consequently, the court applied Article 581 of the Criminal Procedure Code to reject the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of attack are characterized by absolute genericity and fail to specify the legal and factual reasons supporting the request.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA ANNUNZIATA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 28/06/1958 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 29/09/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 14/01/2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale l'attuale imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 171-ter I 633/1941 (capo a) e 648 cod.pen. (capo b), dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento al reato di cui al capo a) e rideterminava la pena per il residuo reato. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura proposta, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d