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Ordinanza — n. 18225/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being repetitive and lacking concrete legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18225/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Munir and Rachid inadmissible, ordering them to pay court costs. Both appellants argued for a sentence reduction or specific mitigating circumstances, but the court found their submissions merely repetitive of arguments already rejected by the lower courts. Consequently, the appeals were dismissed because they failed to present new, concrete legal grounds distinct from previous rulings.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new, concrete legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive argument lack of concrete grounds Corte di Cassazione sentencing review adeguamento della pena riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 81 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Art. 99, comma 4, c.p.
Rilevato che Lamnaour Rachid con un unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENSCERIF MUNIR nato il 01/01/1989 LAMNAOUAR RACHID nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 02/05/2023 la Corte di appello di Milano rideterminava la pena inflitta agli attuali ricorrenti Benscerif Munir e Lamnaoui - Rachid con la sentenza in data 20/04/2021 del Tribunale di Monza, con la quale i predetti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Rilevato che Benscerif Munir con un unico motivo di ricorso deduce errore di diritto in ordine alla determinazione della pena. Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.12 e 13 della sentenza impugnata), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Rilevato che Lamnaour Rachid con un unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen.

Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.12 della sentenza impugnata), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle