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Ordinanza — n. 18224/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to voluntary withdrawal of the appeal by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18224/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible following his formal withdrawal of the litigation. The appellant voluntarily renounced the appeal, citing a lack of interest, without providing supporting documentation. Consequently, the court ruled the appeal non-justiciable under procedural law and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of an appeal constitutes an irrevocable procedural act that renders the appeal inadmissible, triggering liability for court costs and fines regardless of the underlying cause of inadmissibility.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of litigation procedural abandonment court costs liability criminal procedure code documenti mancanti perdita dell'interesse degno di protezione inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deverrfértaniCI7 essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
articolo 589 comma 2 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deverrfértaniCI7 essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI GIOACCHINO nato a MILANO il 28/08/1966 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che il ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. (prospettando anche una sopravvenuta carenza di interesse, senza però produrre documentazione a supporto). Ritenuto che tale rinuncia al ricorso ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 591 lett.

d) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deverrfértaniCI7 essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,