Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely contesting already reviewed facts without concrete legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for illegal ecstasy possession, arguing against the 'group consumption' exception. The court rejected this because the appellant's arguments merely repeated the lower court's reasoning without providing new, concrete legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely contests facts or legal assessments already thoroughly examined by the court of first instance without presenting new, concrete, and specific legal arguments.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADJAN ASHLEY nato il 27/01/1999 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 24/10/2023 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 04/04/2023 del Tribunale di Milano, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/199- illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo ecstasy - e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pp. 4 e 5, ove la Corte di appello valuta l'insussistenza dell'ipotesi non punibile del cd "consumo di gruppo"), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci