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Ordinanza — n. 18222/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a mere repetition of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18222/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Simona Quintiero inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding her criminal responsibility, but the court found her arguments were merely repetitive of positions already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked concrete new grounds and constituted a futile re-litigation of settled facts.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new concrete grounds or substantive legal challenges.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments violation of law claim procedural dismissal court of cassazione fatture fittizie omissione della contabilità prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTIERO SIMONA nato a TORINO il 08/04/1978 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 20/10/2023 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 05/07/2022 del Tribunale di Torino, con la quale la ricorrente era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pag.6 e 7, ove la Corte di appello evidenzia e valuta gli elementi di fatto dimostrativi della sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso