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Ordinanza — n. 18221/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian jurisdiction affirmed for drug importation crime via partial conduct in Italy despite foreign origin.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug importation. The appellant argued violations of articles 6 and 10 of the Penal Code, but the court found the appeal manifestly unfounded. Jurisdiction was correctly established because a fragment of the criminal conduct occurred within Italian territory, creating a functional link to the foreign acts.

Regesto Legislator

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Art. 6 cod. pen.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: Italian jurisdiction exists for crimes partially committed abroad if a fragment of the conduct occurred in Italy, provided a functional connection links the domestic act to the foreign one.

Parole chiave

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Italian criminal jurisdiction partial conduct abroad drug importation crime functional connection test appeal inadmissibility importazione illegale di stupefacenti traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 cod. pen.
Art. 10 cod. pen.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
artt. 110 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5 n. 57018 del 15/10/2018
Sez. 4 n. 6376 del 20/01/2017
Sez. 3 n. 35165 del 02/03/2017
Sez. 5 n. 570 del 08/11/2016
Sez. 1 n. 41093 del 06/05/2014
Sez. 6 n. 13085 del 3 ottobre 2013
Sez. 4 n. 44837 del 11/10/2012
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: META GENTIAN nato il 04/03/1977 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 03/07/2023, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 74/01/2019 del Tribunale di Aosta, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 - concorso in importazione dal Belgio all'Italia, trasporto e detenzione di 2 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina - e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 6 e 10 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione italiana secondo il disposto dell'art.6 cod.pen., rimarcando che la condotta contestata aveva ad oggetto l'importazione di sostanze stupefacenti in Italia e che risultava commesso in territorio italiano un frammento di tale condotta-trasporto dello stupefacente-, frammento che radicava la giurisdizione italiana in relazione ai fatti contestati.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, opportunamente richiamato dai Giudici di merito, è sufficiente, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, che nel territorio nazionale si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la porzione della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero.

Ne consegue, quindi, che il reato si considera commesso nel territorio nazionale anche quando il frammento dell'azione ivi realizzata non corrisponda ad una parte di quella che tipizza la fattispecie legale contestata, purchè, per l'appunto, sussista - come nella specie - un collegamento funzionale tra il primo e la seconda (Sez.5 n.57018 del 15/10/2018, Rv.274376 - 01;Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, Rv. 269062; Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Rv. 270686; Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016 - dep. 2017, Rv. 268599; Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Rv. 260703;

Sez. 6, n. 13085 del 3 ottobre 2013, Rv. 259486; Sez. 4, n. 44837 del 11/10/2012, Rv. 254968). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende