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Ordinanza — n. 18220/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18220/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI ANTHONY nato a VERCELLI il 27/03/1985 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 13/7/2023 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente, eliminando la revoca della sospensione condizionale della pena, la vszceelA sentenza del Tribunale di ,IW-ino] - con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256, comma 1 lett.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod.pen, art. 62-bis cod.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 18220/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi il precedente penale specifico dell'imputato ed il ruolo non marginale svolto dallo L stesso nella vicenda oggetto di imputazione (pag 6 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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sanzione disciplinare sanzioni penali assistenza riabilitativa riabilitazione pena pecuniaria sospesa amministrazione infedele qualificata

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod.pen
art. 62-bis cod.pen
Rilevato che: con un primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con un secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen.
art. 133 cod.pen
e vizio di motivazione; con un terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI ANTHONY nato a VERCELLI il 27/03/1985 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 13/7/2023 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente, eliminando la revoca della sospensione condizionale della pena, la vszceelA sentenza del Tribunale di ,IW-ino] - con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256, comma 1 lett.

a) e b) e comma 2 d.lgs 152/2006 in relazione all'art. 183 comma 1 lett. bb) d.lgs 152/2006 e condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. Rilevato che: con un primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con un secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione; con un terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione.

Considerato che il primo motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi il precedente penale specifico dell'imputato ed il ruolo non marginale svolto dallo L stesso nella vicenda oggetto di imputazione (pag 6 della sentenza impugnata).

Va ricordato che il Giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;

Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice in misura superiore alla media edittale, ritenendola adeguata al fatto e richiamando, a tal fine, la pericolosità dei rifiuti oggetto della condotta e l'ampiezza dell'area in cui era avvenuto il deposito degli stessi. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle