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Ordinanza — n. 18101/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against recusal request due to procedural timing and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18101/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to address the specific reasoning of the lower court's order. The appellant argued that judges were improperly recused based on a delayed release order and a lack of continuity between crimes, while the lower court rejected the recusal solely on procedural grounds. The supreme court upheld the dismissal, citing established precedent that recusal requests regarding acts performed within the same procedural phase are inadmissible to prevent procedural fragmentation.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Recusal requests concerning functions legitimately exercised by a judge within the same procedural phase are inadmissible, as such requests would cause fragmentation of the proceedings and allow parties to remove a judge already invested of the case through incidental motions.

Parole chiave

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recusal request inadmissibility same procedural phase procedural fragmentation continuity of proceedings Cassa delle ammende mantenimento della carcerazione preventiva proroga della carcerazione espulsione carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
123 del 21/01/2004, richiamata nell'ordinanza impugnata); rilevato che tale principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nelle molte pronunce secondo le quali «È inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett.
art. 616 cod.proc.pen.
230634), e che debba condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
art. 616 cod.proc.pen
230634), e che debba condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 131/1996 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 448 del 1995
Conseguentemente, il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità tutte le volte in cui compie valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva (sentenza n. 448 del 1995).
Ordinanza n. 123 del 21/01/2004
Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020
Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015
Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Rv.
Sez. 6, n. 429:75 del 22/09/2003
263576; Sez. 6, n. 429:75 del 22/09/2003, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
227619), e ritenuto che esso debba essere qui ribadito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specificità, per l'omesso confronto con la motivazione del provvedimento impugnato (vedi Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004
236945; sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 08/08/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN IDIRITTO Rilevato che Alessio Attanasio, per mezzo del suo difensore avv. Maria Teresa A. Pintus, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte rdi e/ -a-s> di appello di Catania, in data 08 agosto 2023, ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione da lui presentata nei confronti del presidente e del consigliere della Corte di assise di appello di Catania, per essere la eventuale incompatibilità del giudice rilevabile solo in relazione a valutazioni compiute in altra fase del procedimento, ma non se compiute nella medesima fase; rilevato che il ricorrente sostiene la violazione di legge, da parte del provvedimento impugnato, per avere i giudici ricusati respinto una richiesta di scarcerazione per effetto della retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare, basata sul divieto di contestazioni a catena, motivando in merito alla insussistenza della continuazione tra i reati, non richiesta, e così anticipando il giudizio in ordine ad uno dei motivi dell'appello, e la mancanza di motivazione, avendo di fatto eluso la questione proposta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato„ che ha dichiarato l'inammissibilità della ricusazione non per motivi inerenti la fondatezza o meno del provvedimento assunto dai giudici di cui è stata chiesta la ricusazione, ma solo perché tale provvedimento è stato assunto all'interno della fase procedimentale in atto, cioè il giudizio di secondo grado pendente davanti alla medesima Corte di assise di appello, circostanza che esclude la proponibilità della ricusazione, in base al principio stabilito nella motivazione della sentenza n. 131/1996 della Corte Costituzionale, laddove è stato affermato che le valutazioni «rilevanti ai fini dell'insorgere dell'incompatibilità appartengono a fasi diverse del processo, essendo più che ragionevole che, in ciascuna di esse, sia preservata l'esigenza di continuità e di globalità ...

Conseguentemente, il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità tutte le volte in cui compie valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva (sentenza n. 448 del 1995). In caso contrario, si determinerebbe una "assurda frammentazione" del procedimento» (con anche l'ordinanza n. 123 del 21/01/2004, richiamata nell'ordinanza impugnata); rilevato che tale principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nelle molte pronunce secondo le quali «È inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo» (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280692;

Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Rv. 263576; Sez. 6, n. 429:75 del 22/09/2003, Rv. 227619), e ritenuto che esso debba essere qui ribadito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specificità, per l'omesso confronto con la motivazione del provvedimento impugnato (vedi Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634), e che debba condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consi