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Ordinanza — n. 18099/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing due to failure to appoint a defense attorney as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Aurelio Cavallo's appeal inadmissible because he filed it personally without a defense attorney. Although Cavallo appointed counsel after depositing the handwritten petition, the court held this did not cure the violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Cavallo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The criminal appeal cannot be filed personally by the party but must be signed by a registered defense attorney, and a subsequent appointment of counsel does not validate a previously defective filing.

Parole chiave

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criminal appeal standing defense attorney requirement Code of Criminal Procedure inadmissible appeal personal filing prohibition diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO AURELIO nato a GELA il 23/01/1956 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avv7 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da Aurelio Cavallo avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare a lui applicata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Aurelio Cavallo, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione degli Istituti penitenziari di Parma, a cui ha allegato la nomina di un difensore di fiducia.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La nomina di un difensore, avvenuta prima della presentazione del ricorso manoscritto personalmente, sia pure riservando a questi la presentazione di ulteriori motivi, è irrilevante in quanto non sana la violazione della legge sopra indicata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore I