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Ordinanza — n. 18098/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18098/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 07 luglio 2023 dal Tribunale di Civitavecchia, Luigi Lamola è stato condannato alla pena di euro 350 di ammenda, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto appello Luigi Lamola, per mezzo del suo difensore avv. Marco Borrani. L'appello, però, è stato trasmesso a questa Corte in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod.proc.pen., le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda sono inappellabili, anche qualora contengano statuizioni relative alla parte civile, secondo il principio dettato dalla sentenza Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Rv. 219985. Contro la sentenza indicata è proponibile il ricorso per cassazione. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 613 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 18098/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto appello Luigi Lamola, per mezzo del suo difensore avv. Marco Borrani. L'appello, però, è stato trasmesso a questa Corte in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod.proc.pen., le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda sono inappellabili, anche qualora contengano statuizioni relative alla parte civile, secondo il principio dettato dalla sentenza Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Rv. 219985. Contro la sentenza indicata è proponibile il ricorso per cassazione. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione legittimazione a ricorrere impugnazione di decisioni amministrative ricorso di annullamento istanza di revisione penale oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
Con sentenza emessa in data 07 luglio 2023 dal Tribunale di Civitavecchia, Luigi Lamola è stato condannato alla pena di euro 350 di ammenda, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 613 cod.proc.pen
Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOLA LUIGI nato a TORREMAGGIORE il 08/01/1951 avverso la sentenza del 07/07/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 07 luglio 2023 dal Tribunale di Civitavecchia, Luigi Lamola è stato condannato alla pena di euro 350 di ammenda, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello Luigi Lamola, per mezzo del suo difensore avv. Marco Borrani. L'appello, però, è stato trasmesso a questa Corte in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod.proc.pen., le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda sono inappellabili, anche qualora contengano statuizioni relative alla parte civile, secondo il principio dettato dalla sentenza Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Rv. 219985. Contro la sentenza indicata è proponibile il ricorso per cassazione. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen.

3. L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod.proc.pen. Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche stabilito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.

Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere est