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Ordinanza — n. 18093/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18093/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18093/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DYZENI GAZMIR nato il 12/07/1976 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Gazmir Dyzeni, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Casarin, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 19 dicembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le richieste di affidamento in prova o di detenzione domiciliare da lui avanzate, rilevando l'inammissibilità della detenzione domiciliare, per l'entità della pena inflitta, ed affermando che la condotta dell'istante, che è rientrato in Albania e, nonostante un rinvio dell'udienza, non ha preso contatti con l'UEPE, rendendo così impossibile l'acquisizione delle informazioni necessarie per valutare la concedibilità dell'affidamento in prova, lascia lecito supporre una volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena e una impossibilità di reinserimento sociale; rilevato che il ricorrente, dopo un'ampia premessa circa l'ammissibilità dell'impugnazione pur in assenza di uno specifico mandato e di una nuova elezione di domicilio, deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha valutato l'omessa presa d contatto con l'UEPE come volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena, benché abbia dato atto che egli ha inviato, dall'Albania, documentazione attestante la sua necessità di trattenersi ancora in quel Paese, documentazione di cui non è stata messa in dubbio la veridicità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile e manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha valutato negativamente la condotta del ricorrente non per il fatto di trattenersi ancora in Albania, giustificandosi con la documentazione inviata all'UEPE, ma per il fatto di non avere preso contatti con detto Ufficio, neppure utilizzando le piattaforme digitali, al fine di rendere comunque possibile lo svolgimento, almeno in parte, della procedura necessaria per la verifica dei presupposti per la concessione della misura richiesta, ed ha ritenuto che tale comportamento dimostri non solo la volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena, ma anche la impossibilità di una prognosi favorevole in merito alla sua capacità di ravvedimento e di reinserimento sociale; ritenuto che la inammissibilità del ricorso, per i motivi indicati, rende superflua la valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione, nonostante il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater cod.proc.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle !.spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18093/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Gazmir Dyzeni, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Casarin, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 19 dicembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le richieste di affidamento in prova o di detenzione domiciliare da lui avanzate, rilevando l'inammissibilità della detenzione domiciliare, per l'entità della pena inflitta, ed affermando che la condotta dell'istante, che è rientrato in Albania e, nonostante un rinvio dell'udienza, non ha preso contatti con l'UEPE, rendendo così impossibile l'acquisizione delle informazioni necessarie per valutare la concedibilità dell'affidamento in prova, lascia lecito supporre una volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena e una impossibilità di reinserimento sociale; rilevato che il ricorrente, dopo un'ampia premessa circa l'ammissibilità dell'impugnazione pur in assenza di uno specifico mandato e di una nuova elezione di domicilio, deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha valutato l'omessa presa d contatto con l'UEPE come volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena, benché abbia dato atto che egli ha inviato, dall'Albania, documentazione attestante la sua necessità di trattenersi ancora in quel Paese, documentazione di cui non è stata messa in dubbio la veridicità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile e manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha valutato negativamente la condotta del ricorrente non per il fatto di trattenersi ancora in Albania, giustificandosi con la documentazione inviata all'UEPE, ma per il fatto di non avere preso contatti con detto Ufficio, neppure utilizzando le piattaforme digitali, al fine di rendere comunque possibile lo svolgimento, almeno in parte, della procedura necessaria per la verifica dei presupposti per la concessione della misura richiesta, ed ha ritenuto che tale comportamento dimostri non solo la volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena, ma anche la impossibilità di una prognosi favorevole in merito alla sua capacità di ravvedimento e di reinserimento sociale; ritenuto che la inammissibilità del ricorso, per i motivi indicati, rende superflua la valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione, nonostante il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater cod.proc.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle !.spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute omissione illecita di raggiungere il corpo domanda d'asilo di cittadino albanese inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza prolungata all'estero diritto di rimanere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DYZENI GAZMIR nato il 12/07/1976 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gazmir Dyzeni, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Casarin, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 19 dicembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le richieste di affidamento in prova o di detenzione domiciliare da lui avanzate, rilevando l'inammissibilità della detenzione domiciliare, per l'entità della pena inflitta, ed affermando che la condotta dell'istante, che è rientrato in Albania e, nonostante un rinvio dell'udienza, non ha preso contatti con l'UEPE, rendendo così impossibile l'acquisizione delle informazioni necessarie per valutare la concedibilità dell'affidamento in prova, lascia lecito supporre una volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena e una impossibilità di reinserimento sociale; rilevato che il ricorrente, dopo un'ampia premessa circa l'ammissibilità dell'impugnazione pur in assenza di uno specifico mandato e di una nuova elezione di domicilio, deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha valutato l'omessa presa d contatto con l'UEPE come volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena, benché abbia dato atto che egli ha inviato, dall'Albania, documentazione attestante la sua necessità di trattenersi ancora in quel Paese, documentazione di cui non è stata messa in dubbio la veridicità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile e manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha valutato negativamente la condotta del ricorrente non per il fatto di trattenersi ancora in Albania, giustificandosi con la documentazione inviata all'UEPE, ma per il fatto di non avere preso contatti con detto Ufficio, neppure utilizzando le piattaforme digitali, al fine di rendere comunque possibile lo svolgimento, almeno in parte, della procedura necessaria per la verifica dei presupposti per la concessione della misura richiesta, ed ha ritenuto che tale comportamento dimostri non solo la volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena, ma anche la impossibilità di una prognosi favorevole in merito alla sua capacità di ravvedimento e di reinserimento sociale; ritenuto che la inammissibilità del ricorso, per i motivi indicati, rende superflua la valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione, nonostante il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater cod.proc.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle !.spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estenso