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Ordinanza — n. 18092/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18092/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato l'affidamento in prova concesso a Vincenzo Leonardo Sciampagna, per le gravi violazioni accertate a suo carico. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Leonardo Sciampagna, con dichiarazione redatta personalmente, delegando un difensore solo per il suo deposito.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 18092/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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diritto a un difensore procedure di ricorso ricusazione del pubblico ministero facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIAMPAGNA VINCENZO LEONARDO nato a MUSSOMELI il 17/07/1996 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato l'affidamento in prova concesso a Vincenzo Leonardo Sciampagna, per le gravi violazioni accertate a suo carico.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Leonardo Sciampagna, con dichiarazione redatta personalmente, delegando un difensore solo per il suo deposito.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La delega rilasciata da un avvocato per la mera attività di deposito del ricorso è irrilevante, risultando manifesta l'assenza dell'assistenza legale per la redazione dell'atto, non sottoscritto da alcun difensore.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il