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Ordinanza — n. 18091/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing motivation outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing motivation rather than the statutory grounds for review. The appellant argued the trial court failed to justify the sanction treatment, yet the penalty was applied exactly as requested. The court ruled that such challenges fall outside the limited exceptions to the general rule on appealability.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are restricted to specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification errors, excluding challenges to the motivation of the sanction treatment when the penalty matches the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing motivation sanction treatment Cassation grounds penal procedure domanda d'asilo di cittadino albanese responsabilità penale dei minori posizione della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza emessa in data 22 dicembre 2023, secondo il rito di cui all'art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 50, legge n. 103/2017
Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 22 dicembre 2023, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Piacenza ha applicato a Sokol Pali la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt.
artt. 13, comma 13 d.lgs. n. 286/1998
pen., il Tribunale di Piacenza ha applicato a Sokol Pali la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 13, comma 13 d.lgs. n. 286/1998 e 337 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALI SOKOL (CUI 0135XY6) nato il 21/06/1984 avverso la sentenza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 22 dicembre 2023, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Piacenza ha applicato a Sokol Pali la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 13, comma 13 d.lgs. n. 286/1998 e 337 cod. pen., accertati il 13/12/2023.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sokol Pali, per mezzo del proprio difensore avv. Michele Basile, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione della legge penale o il vizio di motivazione, per avere il giudice applicato la pena da lui richiesta omettendo di motivare, in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, le ragioni della condanna, del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». E' di tutta evidenza che l'imputato ha invece censurato un vizio relativo alla motivazione della condanna del trattamento sanzionatorio, pur avendo irrogato la pena nella misura chiesta dallo stesso imputato. Il ricorso è stato quindi presentato, con evidenza, per motivi non consentiti dalla legge.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pres